Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
     
 

 

 

Circolare sul Regolamento al DM 17 febbraio 2020 regolante gli strumenti marcatori o paintball - Sentenza Tar Lazio 554/2021

Si veda qui il Regolamento e la Circolare sul regolamento
OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Interno 17 febbraio 2020, n. 20 “Regolamento recante disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell’attività amatoriale ed in quella agonistica”.

1.   Premessa
Come è noto, l’art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 stabilisce, tra l’altro, il regime giuridico delle attrezzature - comunemente denominate come “marcatori” o marker - che vengono impiegati nel gioco del paintball.
Si tratta di apparecchiature che, attraverso un meccanismo ad aria compressa, lanciano apposite capsule. Queste ultime, nel colpire l’avversario, si rompono e rilasciano la sostanza colorata posta al loro interno che “macchia” gli abiti o l’attrezzatura dell’avversario stesso, sancendo la sua eliminazione.
Il ricordato art. 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110/1975 prevede che i “marcatori” in questione non sono armi - e non soggiacciono, quindi, al relativo regime giuridico - a condizione che riuniscano i seguenti requisiti:
a)   siano strumenti ad aria compressa o a gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico;
b)  siano destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive delle sostanze o delle miscele classificate come pericolose dall’art. 3 del Regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008;
c)   eroghino una energia cinetica non superiore a 12,7 joule',
d)  abbiano un calibro non inferiore a 12,7 mm. e non superiore a 17,27 mm.
La cennata norma di rango primario stabilisce che i marker, suscettibili di erogare un’energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati solo in attività agonistiche e prevede che le violazioni alle previsioni da essa recate con riguardo agli strumenti in parola sono sanzionate a mente dell’art. \l-bis TULPS.
Infine, il ripetuto art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975 affida il completamento, a livello di dettaglio, di questa disciplina, ad un decreto del Ministro deU’intemo, incaricato in particolare di dettare le disposizioni in tema di acquisto, detenzione, trasporto, porto e utilizzo dei “marcatori” da impiegare sia nell’attività amatoriale che in quella agonistica.
A tale previsione, si è provveduto a dare attuazione con il regolamento di cui al D.M. 17 febbraio 2020, n. 20, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 86 del 31 marzo 2020.
Poco dopo la sua entrata in vigore - avvenuta il 15 aprile 2020 - il regolamento è stato impugnato innanzi al T.A.R. del Lazio da un’associazione sportiva, dando luogo ad una vicenda contenziosa, di cui si è adesso concluso il giudizio di primo grado.
11 T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, con la sentenza 11 gennaio 2021, n. 554, di cui si unisce il case log in Allegato A, ha respinto il ricorso, confermando la piena legittimità del regolamento.
Alla luce di questa positiva evoluzione, appare adesso possibile rassegnare all’attenzione, con il presente atto di indirizzo, una serie di indicazioni, volte ad agevolare la compiuta e uniforme applicazione del regolamento in questione sul territorio dello Stato.
2.   Ambito di applicazione e struttura del D.M. n. 20/2020
Prima di procedere alla disamina delle disposizioni regolamentari, è utile premettere che gli strumenti marcatori di cui al ricordato D.M. n. 20/2020 costituiscono una tipologia di attrezzature che va mantenuta ben distinta dalle armi con modesta capacità offensiva ad aria compressa o a gas compresso, sia lunghe che corte, disciplinate dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362.
Difatti, mentre le armi con modesta capacità offensiva di cui al menzionato D.M. 362/2001 sono destinate al lancio di pallini inerti - non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali - che devono erogare un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule, gli strumenti marcatori di cui al Regolamento sono destinati invece a proiettare, con energia cinetica non superiore a 12,7 joule, sfere che contengono miscele coloranti aventi calibro non inferiore a 12,7 mm e non superiore a 17,27 mm„
Conseguentemente, anche le attività suscettibili di essere svolte con l’impiego dei “marcatori” in argomento sono sottoposte ad un regime giuridico diverso, rispetto a quello apprestato dall’ordinamento per le attività sportive del tiro a segno e del tiro a volo, che si esercitano sulla base di una specifica disciplina, previo conseguimento delie necessarie autorizzazioni e con l’uso di armi comuni da sparo.
Entrando in medias res, si evidenzia che il D.M. n. 20/2020 si compone di dieci articoli e due Allegati.
Come chiarito dall’art. 1, il regolamento contiene le norme di dettaglio volte a disciplinare l’acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l’utilizzo degli strumenti marcatori da utilizzare nel gioco del painlball.
La nozione di “strumenti marcatori” si ritrova nel contesto delle norme definitorie di cui al successivo art. 2, il quale distingue tra quelli suscettibili di essere utilizzati in attività di natura amatoriale e quelli destinati all’impiego in attività agonistiche.
Ambedue le tipologie di marker si caratterizzano per essere strumenti, di calibro non inferiore a 12,7 mm. e non superiore a 17,7 mm., ad aria compressa o a gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele pericolose.
Il tratto differenziante è rappresentato unicamente dalla quantità di energia cinetica erogata, in quanto:
>   i “marcatori” destinati all’attività amatoriale possono erogare un livello di energia cinetica non superiore a 7,5 joule (art. 2, comma 1, lett. h);
>   i “marcatori” destinati all’attività agonistica possono erogare un livello di energia cinetica non superiore a 12,7 joule (art. 2, comma 1, lett. i).
Nell’ambito delle ricordate norme definitorie, meritano una particolare attenzione le previsioni che dettano la nozione di:
>   “campi attrezzati”, che consistono nelle “aree autorizzate ed attrezzate per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche nelle quali sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose " (art. 2, comma 1, lett. d));
>   “verifica di conformità”, individuata neH’accertamento tecnico svolto dal Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (nel prosieguo indicato anche come “Banco Nazionale”) relativamente ai prototipi degli strumenti da impiegare nell’attività amatoriale ed agonistica al fine di escluderne la qualificazione di “arma” (art. 2, comma 1, lett. 1)),
3.  Il procedimento di verifica di conformità dei prototipi degli strumenti marcatori
Il procedimento per lo svolgimento della verifica di conformità dei cennati prototipi è disciplinato dalPart. 3 del D.M. n. 20/2020.
La disposizione - attuativa del criterio direttivo di cui all’art. 2, terzo comma, terzo periodo, della legge n. 110/1975 - prevede che il procedimento abbia inizio ad impulso di parte.
Più in particolare, il soggetto legittimato a richiedere la “verifica” viene individuato in chiunque intende immettere nel mercato i marcatori in argomento; è su tale soggetto che sono destinate a gravare le spese della procedura di verifica (art. 3, comma 1).
Il comma 2 dell’articolo in commento prescrive che l’istanza deve:
>   essere presentata al Banco Nazionale;
>   essere corredata di una relazione tecnica, dei disegni costruttivi e di fotografie relativi al prototipo delio strumento marcatore che si intende immettere sul mercato;
>   recare la sottoscrizione autentica del richiedente, a norma dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (comma 2).
A seguito dell’istanza, il Banco Nazionale dà corso alle necessarie attività, volte ad accertare che lo strumento presentato possieda le caratteristiche stabilite dal ricordato art. 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110/1975 e dal D.M. n. 20/2020 e che, pertanto, esso non rivesta la natura di armi.
A tal fine, il predetto Ente certificatorio può richiedere al soggetto istante anche la produzione di ulteriore documentazione integrativa di quella prodotta con l’istanza, laddove ciò, secondo il principio di proporzionalità, risulti necessario all’adozione del provvedimento finale (comma 2, secondo periodo).
Premesso che il tempo di conclusione del procedimento in questione è fissato in 30 giorni (comma 3), si evidenzia che il provvedimento finale consiste nel rilascio da parte del Banco Nazionale di un certificato delle prove balistiche eseguite e nell’attribuzione di un numero identificativo del prototipo, che - si precisa - deve essere impresso a cura dello stesso Banco sul prototipo esaminato.
In questo contesto, preme richiamare l’attenzione sulla previsione, pure contenuta nell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 20/2020 - che equipara al certificato rilasciato dal Banco Nazionale i certificati delle prove balistiche eseguite dagli omologhi Organismi dei Paesi aderenti alla Commissione Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), in regime di reciprocità, giusta quanto previsto dalla Convenzione Interazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969.
4.   Obblighi connessi all ‘immissione sul mercato degli strumenti marcatori
I soggetti che intendono immettere sul mercato gli strumenti marcatori in discorso, oltre a conseguire il già menzionato certificato attestante il positivo superamento della verifica di conformità, devono soddisfare alcuni adempimenti, volti ad assicurare che i “marcatori” messi in commercio corrispondano al prototipo oggetto degli accertamenti esperiti dal Banco Nazionale.
In questo senso, l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 20/2020 - anche alla luce degli obblighi imposti dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cd. “Codice del consumo”) nei confronti dei soggetti che fabbricano, importano o distribuiscono sul mercato i prodotti destinati ai consumatori - stabilisce che il soggetto che intende immettere sul mercato i prodotti in questione è tenuto a:
>   rilasciare per ciascun esemplare di “marcatore” immesso sul mercato un’attestazione dalla quale risulti che l’esemplare è conforme al prototipo sottoposto alla verifica di conformità eseguita dal
Banco Nazionale (o dagli altri Banchi di prova dei Paesi aderenti alla Commissione Interazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), operanti in regime di reciprocità, giusta quanto previsto dalla Convenzione Intemazionale di Bruxelles del 1 luglio 1969);
>   riportare su ogni esemplare di marcatore immesso sul mercato il numero identificativo attribuito al prototipo dal Banco Nazionale (ovvero dagli altri Banchi di prova di cui si è detto al precedente alinea).
5.  Caratteristiche delle capsule da utilizzare con gli strumenti marcatori di cui al D.M. n. 20/2020
Come si è detto, gli strumenti marcatori sono destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici che al loro interno non possono contenere sostanze o miscele classificate come pericolose dall’art. 3 del Regolamento n. 1272/2008/CE.
Sviluppando le indicazioni di principio recate sul punto dall’art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975, l’art. 7 del D.M. n. 20/2020 definisce nel dettaglio le caratteristiche delle capsule che possono essere legittimamente utilizzate.
Tali caratteristiche prevedono, in particolare, che:
>   le capsule siano prive di sostanze e miscele classificate come pericolose ai sensi dell’art. 3 del predetto Regolamento n. 1272/2008/CE, sulla base dei criteri individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5;
>   l’involucro e la miscela liquida presenti nelle stesse capsule non siano pericolosi per la salute o per l’ambiente in relazione alle relative proprietà chimico-fisiche;
>   le sostanze contenute nell’involucro o nella miscela siano “non bioaccumulabili” e “prontamente biodegradabili”, secondo quanto previsto dall’Allegato 1, parte 4, del citato Regolamento n. 1272/2008/CE.
6.  Acquisto, cessione, detenzione, porto, trasporto e utilizzo degli strumenti marcatori dì cui al D.M. n. 20/2020
Un altro “capitolo” affrontato dal D.M. n. 20/2020 riguarda la disciplina delle condizioni nel rispetto delle quali devono svolgersi l’acquisto, la cessione, la detenzione, il porto, il trasporto e l’utilizzo degli strumenti marcatori in parola.
Le regole sull’acquisizione e la detenzione dei marker in parola sono contenute nell’art. 4 del D.M. n. 20/2020, il quale detta un regime unico per tutte le attrezzature della specie, siano esse destinate ad essere impiegate in attività amatoriali o in attività agonistiche.
Tale regime si applica ai rapporti di cessione o acquisto a qualunque titolo effettuati, ivi compresi quelli che avvengono sulla base di negozi a titolo gratuito quali le donazioni.
Ciò posto, il ricordato art. 4 stabilisce che l’acquisto o la cessione:
>   può avvenire solo tra soggetti maggiorenni. Si segnala che la condizione della maggiore età deve essere comprovata da ciascuna parte attraverso l’esibizione di un documento in corso di validità;
>   può avere ad oggetto unicamente esemplari di marcatori, muniti dell’attestazione di conformità, rilasciata dal soggetto che immette in commercio il “marcatore” a mente dell’art. 3, comma 4, del D.M. n. 20/2020.
Lo stesso art. 4 fissa, al comma 2, anche le modalità che devono essere osservate ai fini della detenzione delle attrezzature in parola.
La disposizione prevede, infatti, che gli strumenti marcatori devono:
>   essere detenuti e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di evitare che essi pervengano nella disponibilità di terzi.
E’ il caso di precisare che la norma fa riferimento, in questa parte, alla “diligenza del buon padre di famiglia”, già richiamata dall’ordinamento con riferimento alla custodia delle armi (cfr. artt. 20 e 20-bis della legge n. 110/75).
Si ricorda che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di diligenza in parola si ritiene soddisfatto ed adempiuto “alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit" (Cass. Pen., Sez. I, Sent. 11/02/2013, n. 16609).
>   essere custoditi scarichi, inseriti nelle rispettive custodie, in un luogo diverso da quello ove è custodito il relativo munizionamento ed unitamente alla già menzionata attestazione di conformità.
Si attira l’attenzione sull’ultima parte dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 20/2020, dal quale si evince l’obbligo per il detentore dello strumento marcatore di esibire la cennata attestazione di conformità agli ufficiali cd agenti di p.s. che ne facciano richiesta.
7.  Inapplicabilità di alcuni istituti della legislazione di pubblica sicurezza
E’ appena il caso di sottolineare che la qualificazione giuridica di “non armi” attribuita dall’art. 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110/1975 agli strumenti marcatori implica che nei confronti dei loro acquirenti e detentori non trovino applicazione alcuni istituti, tipici dello “statuto” delle armi, apprestato dalla legislazione di pubblica sicurezza.
Più specificamente, si deve ritenere che l’acquisto degli strumenti marcatori non sia assoggettato al preventivo nulla osta del Questore di cui all’articolo 35 TULPS né ad altro titolo di acquisto o autorizzazione e che la detenzione delle medesime apparecchiature non sia sottoposta all’obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 TULPS.
Inoltre, nei confronti di quanti detengono i marcatori non potranno essere disposte le misure inibitorie di cui all’art. 39 TULPS, atteso che esse - come è noto - mirano ad impedire esclusivamente la detenzione di ami, di munizioni e di sostanze esplodenti, categorie nelle quali non rientrano né gli strumenti marcatori né le capsule da questi espulse.
8.  Porto e trasporto degli strumenti marcatori di cui al D.M. n. 20/2020
Il regime del porto degli strumenti marcatori è sottoposto a specifiche restrizioni.
L’art. 5, comma 1, del D.M. n. 20/2020 stabilisce che il porto dei marker in argomento è vietato, in maniera assoluta, in luogo pubblico o aperto al pubblico.
L’unico ambito in cui è consentito il porto delle attrezzature in parola è costituito dai “campi attrezzati” ed è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività amatoriali o agonistiche, espletabili attraverso le attrezzature in parola.
Quanto al trasporto, occorre evidenziare come - a differenza di quanto accade per le armi - il D.M. n. 20/2020 non richiede all’interessato di presentare all’Autorità “preavvisi”, quali quelli richiesti per il trasferimento sul territorio dello Stato delle armi e degli esplosivi.
L’art. 5, comma 2, richiede, però, che, durante il trasporto, gli strumenti marcatori siano scarichi e racchiusi nelle rispettive custodie e che, comunque, l’interessato assolva a questa attività con il gradiente di diligenza del “buon padre” di famiglia.
9.   Campi attrezzati
L’art. 6, comma 1, del D.M. n. 20/2020 definisce anche le caratteristiche che devono essere presenti nei campi attrezzati.
In particolare, con una previsione che costituisce il complemento di quella racchiusa nel precedente art. 5, comma 1, l’art. 6, comma 1, ribadisce che gli strumenti marcatori possono essere utilizzati unicamente nei “campi attrezzati”.
Tali “campi” devono possedere i requisiti minimi di sicurezza individuati nel dettaglio dall’Allegato A, accluso allo stesso D.M. n. 20/2020*.
Tale Allegato, alla cui lettura si fa rinvio, prevede che i “campi” debbano rispondere ai seguenti standard:
>   la delimitazione dell’area di svolgimento delle attività amatoriali e agonistiche, con l’individuazione della “area di gioco”, al cui interno deve essere prevista un’area di sicurezza, appositamente recintata, atta a favorire l’ingresso e l’uscita dei giocatori. In questa parte vengono anche definite le caratteristiche delle recinzioni che devono essere apposte e i contenuti degli avvisi al pubblico;
>    l’obbligo di garantire la presenza di almeno un assistente di campo, nonché di rendere ben visibili le norme di sicurezza da osservare;
>    l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale di predeterminate tipologie e caratteristiche;
>    l’obbligo di predisporre il “Regolamento di gioco” che deve essere allegato all’istanza con la quale il soggetto interessato chiede, nelle ipotesi di cui si dirà tra poco, l’autorizzazione ex art. 68 TULPS per la gestione del “campo attrezzato” in luogo pubblico o aperto al pubblico.
10.  Casi nei quali occorre munirsi della licenza ex art. 68 TULPS
In questo contesto, un particolare approfondimento deve essere dedicato alla previsione del ricordato art. 6, comma 1, del D.M. n. 20/2020, secondo cui la gestione dei “campi attrezzati”, quando siano allestiti in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente autorizzata dal Comuni a mente dell’art. 68 TULPS.
L’ambito di applicazione di tale previsione è stato, infatti, precisato dal TAR Lazio, Sez. I- ter, con la sentenza n. 554/2021 di cui si è detto in esordio.
In tale pronuncia (si veda il case log in Allegato A), il Giudice Amministrativo ha ricordato che, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 142/1967 e n. 56/1970, il regime 1 L’art. 9 del D.M. n. 20/2020 ha previsto che l’adeguamento dei “campi attrezzati” agli standard stabiliti dall’Allegato A allo stesso decreto ministeriale avvenga in un lasso di tempo di 180 giorni. E’ stato, in particolare, previsto che tale termine decorre dalla data di entrata in vigore del ripetuto D.M. n. 20/2020, che è avvenuta il 1S aprile 2020.
Poiché l’esecuzione degli interventi di adeguamento non ricade nelle misure di sospensione dei termini stabilite dall’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il regime transitorio di cui al citato art. 9 deve considerarsi ormai esaurito.
autorizzatorio previsto dall’art. 68 TULPS si applica alle attività di pubblico spettacolo organizzate in forma imprenditoriale.
Muovendo da questa premessa, il TAR Lazio ha chiarito che il richiamo operato dalPart. 6, comma 1, del D.M. n. 20/2020 all’art. 68 TULPS deve intendersi riferito unicamente ai casi in cui la gestione del “campo attrezzato” assuma i caratteri dell'imprenditorialità.
Sul punto, viene evidenziato come tali caratteri devono desumersi da elementi sintomatici, evidenziati da una consolidata giurisprudenza, quali: “il pagamento di un biglietto all'ingresso e/o la maggiorazione del costo della consumazione, l'utilizzo di apparecchiature tecniche particolarmente complesse, la pubblicazione dell'evento ecc".
Perimetrato in tal modo l’ambito di applicazione della previsione in discorso, va ricordato che - come si è già avuto modo di accennare supra - l’interessato, nel presentare al Comune l’istanza di concessione dell’autorizzazione in parola, dovrà anche allegare il “Regolamento di gioco”, previsto dall’Allegato A, paragrafo 4.
Il rilascio dell’autorizzazione ex art. 68 TULPS per la gestione (contratti di imprenditorialità) dei “campi attrezzati” è subordinata alla preventiva verifica di agibilità di cui all’art. 80 TULPS, effettuata dalla Commissione comunale o dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, secondo i criteri di riparto di competenza stabiliti dall’art. 141-ò/s del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
E’ evidente, che ai fini della predetta verifica, le Commissioni in parola saranno chiamate a verificare la sussistenza degli standard di sicurezza individuati dal ricordato Allegato A del D.M. n. 20/2020.
Un’ultima riflessione deve essere svolta relativamente alla previsione dell’art. 6, comma 1, ultimo periodo, secondo cui i “promotori” devono dare avviso di ogni evento all’Autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 123 del R.D. n. 635/1940.
A questo riguardo, occorre precisare che l’obbligo di preventiva comunicazione contemplato dal cennato art. 123 riguarda esclusivamente le manifestazioni di natura sportiva che abbiano un carattere meramente educativo e non siano caratterizzate dal perseguimento di finalità di lucro o, comunque, speculative.
Tenuto conto di ciò, si deve concludere che la prescrizione defl’art. 6, comma 1, ultimo periodo, trovi applicazione agli eventi che presentino le connotazioni appena richiamate, indipendentemente dalla natura del soggetto giuridico che li organizza.
11.  Utilizzazione degli strumenti marcatori all 'interno dei campi attrezzati.
L’art. 6, comma 3, del D.M. n. 20/2020 detta norme volte a definire i soggetti che possono utilizzare gli strumenti marcatori all’interno dei “campi attrezzati”.
La disposizione stabilisce la regola generale secondo cui le attrezzature destinate allo svolgimento delle attività amatoriali o agonistiche possono essere impiegate esclusivamente da soggetti maggiorenni.
Allo stesso tempo, la previsione in argomento consente di affidare i predetti marker anche ai minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Tale “affidamento” deve però avvenire sotto la sorveglianza e previo il consenso di colui che esercita la potestà genitoriale ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con un apposito atto.
L’atto di delega deve, in particolare, contenere le seguenti indicazioni:
>    le generalità della persona delegata;
>    l’attività (amatoriale o agonistica) cui si riferisce la delega;
>   il periodo e il luogo in cui l’attività verrà svolta;
>    eventuali limiti e condizioni al suo esercizio;
>   in caso di attività agonistica, l’esplicito assenso al suo svolgimento.
12.  Regime sanzionatone)
Si è già accennato al precedente paragrafo 1 che le violazioni delle norme dettate dall’art. 2, terzo comma, della legge n. 110/1975 - come integrate dal D.M. n. 20/2020 - sono punite a titolo di illecito amministrativo con la sanzione contemplata dall'art. il-bis TULPS.
Preme in questa sede rammentare che è soggetta ad un autonomo e distinto regime sanzionatorio l’inosservanza di alcune previsioni recate dal medesimo D.M. n. 20/2020.
Più in particolare, l’esercizio dei “campi attrezzati”, nell’ambito di un’attività di impresa o comunque a carattere imprenditoriale, senza la prescritta licenza ritrova la propria sanzione nell’art. 666 c.p..
Inoltre, l’inosservanza dell’obbligo di preavviso all’Autorità locale di p.s. degli eventi a carattere educativo o comunque privi di finalità lucrative (combinato disposto dell’art. 6, comma 1, ultimo periodo, del D.M. n. 20/2020 e dell’art. 123 del R.D. n. 635/1940) sarà punito a titolo di reato contravvenzionale a norma dell’art. 221 TULPS.
13.  Indicazioni per i Sig.ri Prefetti
Il presente atto di indirizzo costituisce un primo “pacchetto” di orientamenti volto ad agevolare l’applicazione della disciplina degli strumenti marcatori da impiegare nella pratica del paintball, alla luce della normativa di dettaglio recata dal D.M. n. 20/2020 e delle regulae iuris espresse dal Giudice Amministrativo.
Naturalmente questo Dipartimento - attraverso il competente Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale (UPAS) - continuerà a monitorare le problematiche di ordine interpretativo che dovessero emergere nel futuro, al fine di di rassegnare ulteriori indicazioni pure per quanto concerne la messa a punto dei controlli da sviluppare.
Sin da ora, preme evidenziare come le previsioni introdotte dal D.M. n. 20/2020 presentano profili di interesse non solo - come è ovvio - per le attività di prevenzione generale demandate alle Autorità di p.s. e alle Forze di polizia, ma anche per la salvaguardia di interessi pubblici, diversi dall’ordine e dalla sicurezza pubblica, la cui tutela è affidata ai Comuni.
In questo senso, si evidenzia come la disciplina delle caratteristiche e delle condizioni alle quali gli strumenti marcatori possono essere legittimamente immessi sul mercato presenta aspetti di rilievo per i compiti di polizia del commercio, alla cui cura gli Enti locali provvedono anche per il tramite dei Corpi e Servizi di polizia municipale.
Pure di diretto interesse sono le previsioni del D.M. n. 20/2020 che individuano, secondo l’interpretazione del Giudice Amministrativo, i casi in cui la gestione dei “campi attrezzati” è sottoposta al regime autorizzatorio ex art. 68 TULPS e quelli in cui gli organizzatori di eventi devono inviare il prescritto preavviso al Sindaco nella veste di Autorità locale di p.s..
Alla luce di ciò, si pregano i Sig.ri Prefetti di voler valutare la possibilità di partecipare, nelle forme ritenute più opportune, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Comuni della Provincia, anche in esercizio delle prerogative di cui all’art. 19, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Nel confidare nella puntuale applicazione delle indicazioni recate dal presente atto di indirizzo, si conferma che l’UPAS resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario o utile.

NOTA: Ho già detto che cosa penso del Regolamento. Puro delirio burocratico a cui si aggiunge un delirio ulteriore. E'demenziale impiantare per le paintball un regime più severo di quelo previsto per le le armi ad avancarica. Purtroppo il TAR ha giocato con le parole senza renderdisi conto di quanto questo regolamento contrasti che il sistema voluto dal legislatore i matereria di armi.
Attenzione: sono strumenti, ma sono anche armi improprie. Il loro porto senza giustificato motivo comporta pene severe.
Inoltre, se non si rispettano le caratteristiche strutturali e di potenza, e sono ad aria compressa, diventano armi comuni da sparo.

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Si riporta la citata sentenza del TAR


N. 00554/2021 REG.PROV.COLL.N. 04741/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4741 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
per l'annullamento
previa istanza di sospensiva, del Decreto del Ministero dell’Interno n. 20 del 17.2.2020, denominato "Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica (20G0037)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 31 marzo 2020;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La -OMISSIS- ha impugnato il Decreto del Ministero dell’Interno n. 20 del 17.2.2020, con cui è stato emanato il “Regolamento recante disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell’attività amatoriale ed in quella agonistica”, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
La ricorrente ha premesso di essere associazione sportiva affiliata al C.O.N.I. e di perseguire la promozione, l’organizzazione, lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva connessa alla pratica del “Paintball”, lamentando l’illegittima regolamentazione di tale pratica da parte del Ministero dell’Interno.
Quest’ultimo, costituitosi in giudizio, si è opposto al ricorso, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
A seguito delle controdeduzioni del Ministero, la ricorrente ha depositato in giudizio il proprio Certificato di iscrizione al C.O.N.I., documento con cui il Comitato Olimpico Nazionale ha riconosciuto ai fini sportivi la Asd Bologna Paintball, in qualità di affiliata alla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia per le discipline sportive correlate alla stagione 2020.
Con ordinanza pubblicata in data 05.08.2020 il Collegio, ritenendo necessario approfondire la questione preliminare afferente alla sussistenza della legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, ha ordinato l’intervento in causa del terzo C.O.N.I..
Il Comitato intimato si è costituito, eccependo anch’esso in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, insistendo in subordine per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 27.10.2020 il ricorso è stato introitato per la decisione, previo avviso alle parti di possibile decisione in forma semplificata, ricorrendo i presupposti dell’art. 60 c.p.a..
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va esaminata innanzitutto l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Ministero dell’Interno e dal C.O.N.I..
Il Ministero resistente ha eccepito che la ricorrente è priva della legittimazione a ricorrere in quanto la stessa non riveste la qualità di associazione sportiva, nemmeno a livello dilettantistico e non risulta affiliata al C.O.N.I.. Inoltre, il Ministero dell’Interno ha dedotto che la pratica del “paintball” non può essere considerata un’attività sportiva agonistica e che la ricorrente non presenta i requisiti per essere considerata un ente portatore di interessi afferenti alla pratica di una disciplina sportiva propriamente detta.
Il C.O.N.I. ha motivato l’eccezione di difetto di legittimazione deducendo che l’Asd ricorrente è stata riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi in quanto affiliata, nell’anno 2020, alla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia, precisando che tale affiliazione deve ritenersi circoscritta alla pratica della disciplina del tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla e non al “paintball”. Peraltro, il Comitato olimpio nazionale ha precisato che il “paintball” non risulta nell’“Elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”, come individuate dalle Delibere del Consiglio Nazionale CONI nn. 1566 del 20.12.2016, 1568 del 14.02.2017, e 1569 del 10.05.2017 e ss. mm..
L’ eccezione è infondata e va respinta.
La ricorrente non ha agito nel presente giudizio in rappresentanza delle altre associazioni che praticano il paintball, né si è fatta portatrice di interessi collettivi riconducibili alle associazioni che praticano tale attività, ma ha impugnato il Regolamento in epigrafe in quanto incidente, in via immediata e diretta, sulla propria sfera giuridica. Come emerge dallo Statuto dell’associazione, infatti, essa persegue la pratica e la diffusione del paintball, il cui svolgimento si assume leso dal provvedimento impugnato.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la legittimazione della ricorrente ad adire questo Tribunale per chiedere l’annullamento del regolamento impugnato, anche in assenza del riconoscimento da parte del C.O.N.I. e della mancata iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
Venendo al merito del ricorso, esso è infondato.
Il primo motivo di ricorso concerne l’esercizio illegittimo del potere regolamentare da parte del Ministero dell’interno.
La ricorrente ha premesso che lo strumento utilizzato per la pratica dell’attività (cd. “marcatore da paintball”) non è classificabile come arma ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 121/2013; tale norma infatti prevede che “Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia . . . destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici”, disponendo altresì che “Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le disposizioni per l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l’utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e per quella agonistica.”
Ciò posto, la ricorrente ha dedotto che il Ministero dell’Interno ha ecceduto la delega conferita dalla norma di Legge, spingendosi a disciplinare ambiti diversi da quelli demandati alla regolamentazione di dettaglio. In particolare, il Ministero avrebbe illegittimamente disciplinato: le “Modalità di verifica dei prototipi” (art. 3 del Regolamento), l’ “Utilizzo degli strumenti da impiegare nell’attività amatoriale e in quella agonistica” (art. 6 del Regolamento), le “Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici” (art. 7 del Regolamento), gli “Oneri informativi introdotti” (art. 8 del Regolamento) ed i ”Requisiti minimi di sicurezza dei campi attrezzati per lo svolgimento delle attività amatoriali” (art. 10 del Regolamento).
La regolamentazione di tali settori, oltre a costituire un esercizio illegittimo del potere di normazione secondaria da parte del Ministero dell’Interno, avrebbe costituito anche un’indebita invasione delle competenze riservate per legge al C.O.N.I. ed alla F.I.D.A.S.C. (Federazione italiana discipline armi sportive da caccia).
Il motivo è infondato.
L’art. 3 del Regolamento, rubricato “modalità di verifica dei prototipi” dispone l’invio dei marcatori da paintball presso il Banco Nazionale di Prova al fine di escluderne la natura di armi.
E’ chiaro che tale adempimento preliminare è finalizzato alle verifiche di competenza dell’ organismo preposto, propedeutiche rispetto all’utilizzo dei marcatori, utilizzo che viene espressamente previsto dal citato articolo 2 del D.Lgs. nr. 121/2013 tra le competenze devolute dalla legge alla regolamentazione ministeriale.
Le stesse considerazioni valgono per l’art. 6 del Regolamento (che disciplina l’utilizzo dei marcatori), per l’art. 7 (che regola le caratteristiche delle sfere marcatrici) e per gli articoli 8 e 10 (che disciplinano, rispettivamente, gli oneri informativi e le caratteristiche dei campi attrezzati per la pratica): tutti questi aspetti concernono l’ utilizzo degli strumenti da paintball (da un punto di vista tecnico, spaziale, informativo) e rientrano a pieno titolo nella potestà regolamentare demandata dalla legge al Regolamento ministeriale.
Priva di pregio è poi la censura riferita alla mancata interlocuzione del C.O.N.I. e della F.I.D.A.S.C. in relazione all’emanazione del Regolamento impugnato.
Sul punto è sufficiente rilevare che il Comitato Olimpico nazionale, costituitosi nel presente giudizio, ha chiarito che il paintball non è una disciplina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I.. e che tale pratica non è inclusa nell’“Elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società̀ Sportive Dilettantistiche”, risultando il riconoscimento della Asd ricorrente da parte del C.O.N.I. limitato alla pratica della disciplina del tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla, relativamente alla quale la ricorrente risulta affiliata, nell’anno 2020, alla Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia, a sua volta affiliata del C.O.N.I..
Per tali ragioni, alcun rilievo può assumere la mancata interlocuzione del Comitato olimpico, ovvero ancora della F.I.D.A.S.C., nel procedimento relativo all’emanazione del Regolamento impugnato, procedimento che, peraltro, risulta limitato a dare esecuzione a quanto previsto dall’ articolo 2 del D.Lgs. nr. 121/2013, che non prevede l’interlocuzione del C.O.N.I. o di altre federazioni.
Il secondo ordine di censure concerne l’art. 3 e l’art. 6 del Regolamento.
In particolare, quanto all’art. 6, la ricorrente ha censurato a disposizione nella parte in cui la stessa ha previsto la necessità della licenza di cui all’art. 68 del TULPS nel caso in cui la pratica del paintball venga effettuata in campi situati in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Tale autorizzazione, secondo le prospettazioni della ricorrente, non sarebbe più necessaria a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 142/1967 e n. 56/1970, che hanno circoscritto l’obbligatorietà dell’autorizzazione alle sole attività di intrattenimento in luogo pubblico che abbiano il carattere dell’imprenditorialità, tra le quali non può essere ricompresa quella svolta da associazioni sportive dilettantistiche.
La tesi è priva di pregio.
Con le sentenze citate dalla ricorrente la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 68 T.U.L.P.S. per contrasto con l’art. 17 della Costituzione solo limitatamente a quelle ipotesi di riunione di cittadini che esulano dall’attività imprenditoriale, permanendo invece l’obbligo di autorizzazione nei casi in cui la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attività imprenditoriale. In tal caso, infatti, non è il diritto di riunione quello che si intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica, tutelato dall'art. 41 Cost., che, peraltro, ammette limiti e controlli nel pubblico interesse.
Tanto premesso, deve rilevarsi come nel caso di specie l’art. 6 del Regolamento richiami l’art. 68 T.U.L.P.S. (e gli obblighi da tale norma imposti) nel sol caso in cui l’attività venga svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico. Quando, invece, al campo attrezzato possono accedere solo i soci del sodalizio, tale campo riveste natura di luogo privato e non occorre autorizzazione ai sensi dell’art. 68 TULPS.
Ne deriva che l’obbligo di autorizzazione deve ritenersi circoscritto ai soli casi in cui l’attività concretamente posta in essere sia contraddistinta dai caratteri dell’imprenditorialità, che non possono essere individuati a priori, ma che possono essere desunti da elementi sintomatici quali il pagamento di un biglietto all'ingresso e/o la maggiorazione del costo della consumazione, l'utilizzo di apparecchiature tecniche particolarmente complesse, la pubblicizzazione dell'evento, ecc. (in tal senso, ex multis, T.A.R. Toscana, Sezione II, n. 1705/2010, T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 15/10/2018, (ud. 03/10/2018, dep. 15/10/2018), n.1430; TA.R. Puglia, Lecce, sez. I, 05/11/2015, n.3171).
Pertanto, il richiamo operato dall’art. 6 del Regolamento all’art. 68 del T.U.L.P.S., nella versione derivante dalle citate sentenze della Corte Costituzionale, deve ritenersi legittimo, in quanto circoscritto ai soli casi in cui l’attività svolta assuma i caratteri dell’imprenditorialità, eventualità quest’ultima non incompatibile in senso assoluto con la veste di associazione della ricorrente e che dovrà essere desunta dagli indici sintomatici del caso concreto.
Per quanto concerne le censure relative all’art. 3 del Regolamento, la ricorrente ha contestato l’applicazione, agli strumenti marcatori da paintball, delle medesime procedure previste per il controllo delle armi da fuoco, laddove invece il D.Lgs. nr. 121/2013 esclude espressamente tali strumenti dal novero delle armi.
La censura è palesemente infondata.
L’art. 2, terzo comma, della legge 110/1975, chiaramente dispone che gli strumenti marcatori possono essere esclusi dal novero delle armi da sparo qualora espellano le capsule marcatrici ad un’energia cinetica non superiore a 12,7 joule e abbiano un calibro compreso nel range tra 12,7 mm. e 17,7 mm.
E’ pertanto ovvio che detti marcatori debbano essere assoggettati ai controlli del Banco Nazionale di Prova, previsi dall’art. 3 del Regolamento impugnato, con le discendenti implicazioni relative al necessario procedimento di verifica ed alle conseguenti certificazioni.
L’obbligo di verifica ed omologazione da parte del Banco Nazionale è peraltro imposto direttamente dalla legge e non dal regolamento, risultando pertanto del tutto inconferenti le doglianze relative alla non conformità degli strumenti marcatori utilizzati all’estero rispetto a quelli italiani ed ai costi già sostenuti dalle associazioni sportive che praticano il paintball per acquistare i marcatori prima dell’entrata in vigore del Regolamento impugnato (cfr. terzo motivo di ricorso).
Anche le censure contenute nel terzo ordine di motivi sono infondate per le seguenti ragioni.
Relativamente alle doglianze riferite all’art. 7 del Regolamento, valgono le considerazioni già espresse in precedenza, dovendosi ribadire che le disposizioni previste da tale articolo concernono l’utilizzo degli strumenti da paintball e rientrano, pertanto, nella potestà regolamentare demandata dalla legge al Regolamento ministeriale ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. nr. 121/2013.
Lo stesso dicasi per le censure relative all’art. 6 dell’allegato A ed alle censure rivolte alle prescrizioni in tema di svuotamento del recipiente ad aria compressa. Deve solo aggiungersi che le doglianze relative alla presunta violazione di regolamenti internazionali in tema di paintball, dedotte dalla ricorrente, sono infondate, non potendo tali regolamenti vincolare il legislatore nazionale in assenza del riconoscimento di tale pratica da parte degli organi competenti, vieppiù in ambiti relativi alla sicurezza pubblica o all’incolumità personale.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle censure riferite all’art. 10 e successivi allegati, in relazione all’asserita violazione di regolamenti internazionali in materia di paintball.
Quanto alla problematica di sicurezza pubblica paventata con il terzo motivo di ricorso, la -OMISSIS-ha rappresentato la possibilità che le capsule lanciate dai marcatori con il limite di potenza di 12,7 joule possano superare la velocità di 300 FPS, con pericolo per i giocatori.
Sul punto è sufficiente rilevare che la previsione della potenza dei marcatori (fino a 12,7 joule) è prevista direttamente dalla legge (art. 2legge nr. 110/1975) e non dal Regolamento impugnato, dimostrandosi pertanto il motivo palesemente infondato.
Per questi motivi il ricorso va respinto.
Sussistono, in ragione della peculiarità e novità della questione oggetto di giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 e nella camera di consiglio del 11.01.2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

 


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